Dal 1 gennaio 2014,con l’entrata in vigore del D.L. n. 63/2013 del 5 giugno 2013, è stata modificata l’aliquota Iva per la somministrazione di alimenti e bevande da parte dei distributori automatici.
Nell’accezione, con il termine “somministrazione” rientrano tutte le operazioni che consentono la consumazione in loco degli alimenti preconfezionati (panini, snack, merendine, ecc.) e bevande calde o fredde (caffè, tè, acqua minerale, ecc.), le quali possono essere eseguite anche mediante distributori automatici funzionanti con moneta o titoli simili. Il legislatore inquadra l’insieme delle prestazioni unitariamente, e pertanto le assoggetta ad un’unica aliquota, 4% o 10%.
La disciplina in essere fino al 31 dicembre 2013 prevedeva l’applicazione dell’aliquota iva al 4% per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
- mediante distributori automatici;
- tramite ticket restaurant;
- tramite card elettroniche (R.M. 63/E 17 maggio 2005);
- in pubblici esercizi inderogabilmente muniti di apposita licenza e locali destinati a fungere da mensa esterna per le imprese in presenza di specifiche convenzioni a favore esclusivo dei dipendenti;
- mense aziendali;
- mense per indigenti.
Ad oggi, per poter usufruire dell’iva agevolata al 4%, bisogna avere i seguenti requisiti:
- somministrazione tramite distributori automatici;
- distributori situati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati alla collettività.
Qualora invece il distributore automatico fosse posizionato in luoghi diversi da quelli menzionati, come ad esempio centri commerciali, stazioni ferroviarie, stazioni marittime e aeroporti, viene applicata l’aliquota iva al 10%.
Si precisa che l’aliquota agevolata al 4% trova applicazione anche alle somministrazioni effettuate nei luoghi “agevolati” con distributori e apparecchi funzionanti a capsule e cialde. Tuttavia, nel caso in cui le capsule e cialde siano cedute a soggetti diversi dal consumatore finale (quindi nei passaggi B2B), si applica l’aliquota propria del prodotto ceduto. (R.M. n. 124/E 1 agosto 2000).